Art. 3.
(Delega al Governo in materia di metrologia legale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          b) riordino e adeguamento della normativa vigente in materia in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del decreto legislativo

 

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31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) immediata sottoposizione a verifica tecnica e legale di qualsiasi nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni;

          d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

          e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e con le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.